Il D.P.R. 131 del 7 luglio 2021 che entrerà in vigore il 14 ottobre prossimo, dice che:
L’osteopata è il professionista sanitario in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente
e dell’iscrizione all’albo professionale.
Al 14 ottobre, giorno dell’entrata in vigore:
- nessuno è in possesso di laurea triennale universitaria abilitante (il percorso di studi universitario non è ancora stato scritto);
- nessuno è in possesso di titolo equipollente (i decreti relativi all’equipollenza dei titoli non sono ancora stati scritti);
- nessuno è in possesso dell’iscrizione all’albo professionale (non è ancora stato realizzato nessun albo professionale).
Che succederà, quindi, il 14 ottobre? Tutti gli osteopati dovranno fermare la loro attività? Ecco, la risposta a queste domande non c’è. Potrebbe essere un semplicistico “siamo in Italia, andrà tutto avanti come prima”, però se fossi iscritto a un’associazione di professionisti chiederei a chi mi rappresenta di documentarsi per potermi dare certezza.
Tutto questo nasce perché non è stato rispettato alla lettera il disposto dell’articolo 7 della legge 3 del 2018 (la famosa legge Lorenzin). Che diceva? Che entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge (la data è l’ormai lontano 15 maggio 2018) avrebbero dovuto essere pubblicati i decreti relativi a:
- L’ambito di attività dell’osteopata;
- Le funzioni caratterizzanti dell’osteopata;
- I criteri di valutazione dell’esperienza professionale;
- I criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti.
Quindi, entro il 15 maggio 2018 avremmo dovuto conoscere sia il profilo professionale dell’osteopata – che comprende i primi due punti – sia i criteri relativi a quali titoli fossero da riconoscersi equipollenti. Entro quella data, cioè, avrebbe dovuto essere chiaro cosa faceva l’osteopata e chi poteva dirsi osteopata.
Se definire la laurea triennale universitaria abilitante è semplice – le lauree rilasciate dalle Università italiane –, leggermente più complesso è definire il “titolo equipollente”.
Per definizione – ma anche per l’ascolto ai tavoli tecnici – equipollente è sempre stato considerato il titolo che ha permesso di svolgere quel determinato lavoro prima della creazione di un nuovo corso di laurea. Ma se questo può essere considerato semplice nel passato per fisiokinesiterapisti, terapisti della riabilitazione ed altri, ai quali, con il D.L. 27.02.2000 venne concessa l’equipollenza diretta alla laurea in fisioterapia, altrettanto non può dirsi per gli osteopati.
Ci sono corsi di due mesi, ci sono scuole “improvvisate”. La mancanza di regole e di criteri ha fatto sì che non tutto, oggi, possa essere dipanato con semplicità. E, del resto, tanti anni di mancata regolamentazione hanno reso tutto ancora più complicato. Quali potrebbero essere i criteri da utilizzare? Per logica – ma anche per l’ascolto ai tavoli tecnici – potrebbero essere considerati equipollenti titoli rilasciati da scuole di osteopatia che rispettino una serie di paletti quali, ma solo come esempio teorico, le sedi, il tirocinio, le cliniche, l’anzianità. Saranno necessarie integrazioni? Non si sa, il lavoro sulle equipollenze non è ancora cominciato.
“Titolo equipollente” può essere considerata la laurea di un paese estero? UE o non-UE che sia?
Assolutamente no. E basta consultare il sito CIMEA per comprendere che il termine “equipollenza” non viene più utilizzato per i titoli esteri; e basta consultare il sito del Ministero della Salute per comprendere che per i titoli esteri va attuata la pratica del “riconoscimento”. In cosa consiste? Ho una laurea estera, presento la domanda al Ministero della Salute, i tecnici verificano che la laurea sia corrispondente a quella italiana, mi concedono il “riconoscimento” e mi permettono l’iscrizione all’albo della relativa professione sanitaria. È sempre diretto? No, il Ministero della Salute potrebbe indicare che ho bisogno di integrare la formazione e quindi richiedermi l’iscrizione alla corrispondente facoltà universitaria per completare tutto. Per tutto quando indicato – ma anche per l’ascolto ai tavoli tecnici – le lauree estere non sono da considerarsi titoli equipollenti.
La mia scuola ha chiuso tanto tempo fa, che posso fare? Potrebbero venirmi in aiuto i “criteri di valutazione dell’esperienza professionale” (art. 7 Legge Lorenzin).
Leggo in giro che gli iscritti alle scuole di osteopatia dopo il 2018 non avranno titoli equipollenti, è vero?
Assolutamente no, sarà solo il Decreto sulle equipollenze – quando sarà emanato – a stabilire fino a quale anno sono da considerarsi equipollenti, con eventuali integrazioni, i titoli.
Sto frequentando una scuola di Osteopatia, cosa è necessario che sappia? Riprendendo il messaggio del dott. Beux, ex presidente dell’ordine cui afferiranno gli osteopati, mi deve essere chiaro che:
- la professione sanitaria dell’osteopata è stata individuata dalla legge 3 del 2018 e istituita dal D.P.R. 131 del 7 luglio 2021;
- in base a questa normativa l’osteopata è il professionista sanitario in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell’iscrizione all’albo professionale;
- che l’attuale quadro normativo non permette certezze relativamente a quali titoli potranno considerarsi equivalenti/equipollenti;
- che per rendere equipollente il titolo rilasciato potrebbe essere necessario un percorso formativo integrativo, la cui durata non è, al momento, determinabile.
In merito alla “beffa” degli “elenchi speciali”, l’iscrizione ai quali richiederebbe trentasei mesi di anzianità lavorativa, che qualcuno vede come la panacea per tutti i mali, non riusciamo a comprendere il motivo per cui oltre tremila professionisti che lavorano da meno di quattro anni dovrebbero sospendere di colpo la loro attività, fino a quando non venga creato un albo al quale iscriversi.
In pratica: se il loro titolo dovesse essere considerato equipollente potrebbero iscriversi all’albo dopo che è stato creato ma, non avendo maturato trentasei mesi di anzianità lavorativa, non all’elenco speciale. A parte il non riuscire a comprendere perché la soluzione più semplice non sia quella di aspettare direttamente per tutti la creazione dell’albo.