(Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell’osteopata e del chiropratico):
Nell’ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni dell’osteopata e del chiropratico,per l’istituzione delle quali si applica la procedura di cui all’articolo 5, comma 2, della legge 1 febbraio 2006, n. 43, come modificato dalla presente legge: previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l’ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell’osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell’esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l’ordinamento didattico della formazione universitaria in Osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.
Dato il quadro attuale, pare evidente che, al momento, nessun Istituto o Scuola privata in Osteopatia possa fornire garanzie certe agli studenti e ai postulanti circa il fatto che il proprio corso di studi assicurerà il diritto di iscriversi nell’istituendo albo degli Osteopati e, quindi, il legittimo esercizio della professione in Italia. Ribadisco pertanto, come già segnalato nella mia del 7 marzo 2019, il mio invito formale affinché sia comunicato e chiarito ai Vostri studenti e a coloro che intendano iscriversi presso i Vostri Istituti il quadro normativo delineato dalla legge 3/2018.Proprio sulla base di una valutazione del contenuto esatto della lettera, sottolineiamo che ad oggi NESSUNA SCUOLA HA MAI FORNITO GARANZIE CERTE AGLI STUDENTI E AI POSTULANTI relativamente ad una automatica iscrizione all’istituendo albo degli Osteopati. È sempre stato dichiarato che aI momento attuale nessuno può conoscere quanto sarà scritto nel decreto relativo ai titoli equipollenti e se saranno necessarie o meno eventuali integrazioni ai titoli rilasciati dalle scuole di Osteopatia. Nessuno può conoscerlo perché nulla è ancora stato scritto. A questo proposito è necessario ribadire che, quando si parla di equipollenza, come è facile riscontrare dal sito CIMEA, non si parla di titoli esteri, per i quali il termine equipollenza non è più utilizzato. I titoli esteri nelle professioni sanitarie devono seguire la pratica del RICONOSCIMENTO presso il Ministero della salute. E, ad oggi, NESSUNO è in grado di determinare se i titoli esteri in Osteopatia otterranno il riconoscimento automatico o se saranno necessarie integrazioni. Integrazioni legate a eventuali difformità tra il titolo estero e la laurea in Osteopatia italiana: non essendo stato ancora determinato il percorso di studi italiano, NESSUNO può sapere oggi se il percorso estero sarà pari o superiore e, quindi, non necessitante integrazioni. Nessuno, quindi può sapere se, nel caso siano necessarie integrazioni, il laureato all’estero debba attendere il completamento dell’istituzione del percorso di studi italiano in modo da poter integrare eventuali esami mancanti. AISO intende ricordare come lo stesso dottor Beux, nella lettera pubblicata su “Quotidiano Sanità” del 4 novembre 2019, ebbe ad approfondire il significato delle sue parole in questo modo:
Pertanto, a oggi, nessuno può offrire garanzie sul punto 3, cioè sull’equipollenza dei titoli pregressi al diploma di laurea, quindi sull’iscrizione all’albo che sarà istituito in seno all’Ordine TSRM e PSTRP. Relativamente a quest’ultimo punto, senza possibilità di smentita oggi possiamo solo affermare che chi conseguirà il diploma di laurea in Osteopatia potrà iscriversi al relativo albo, ma nessuna indicazione certa può essere data sui titoli che risulteranno equipollenti, i cui possessori potranno iscriversi all’albo in forza della riconosciuta equipollenza. A farlo sarà uno specifico decreto ministeriale, così come nel 2000 fu fatto per le attuali 22 professioni sanitarie.Un chiarimento il cui messaggio è che NESSUNA INDICAZIONE CERTA PUO’ ESSERE DATA SUI TITOLI CHE RISULTERANNO EQUIPOLLENTI. L’Associazione Italiana Scuole di Osteopatia rileva inoltre che la subordinazione al requisito di trentasei mesi di esperienza professionale per l’iscrizione all’albo professionale, ha sì formato l’oggetto di una proposta in passato ma che tale proposta è stata rigettata proprio perché ritenuta inammissibile. L’emendamento allora sottoposto in sede di approvazione della legge milleproroghe – e poi accantonato per inammissibilità – recitava che:
Nelle more della definizione dell’ordinamento didattico della formazione in Osteopatia e dell’Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per l’individuazione dei criteri di valutazione dell’esperienza professionale e dei criteri per il riconosci-mento dell’equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in Osteopatia, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e fino all’istituzione del relativo albo professionale, è istituito presso ciascun Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie e della prevenzione un elenco speciale degli Osteopati a cui è obbligatorio iscriversi entro il 31 dicembre 2021 per l’esercizio della relativa attività. All’elenco di cui al comma 8-bis possono iscriversi coloro che dimostrano di essere in possesso di un titolo di osteopata e di aver svolto l’attività lavorativa in regime libero professionale per almeno 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi 10 anni alla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Successivamente all’istituzione dell’albo professionale degli Osteopati, gli osteopati iscritti negli elenchi speciali, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 233 del 1946 e successive modifiche ed integrazioni transitano nell’albo professionale.Se il criterio qui descritto fosse passato, allora in effetti l’iscrizione agli elenchi speciali sarebbe stata consentita SOLO a chi fosse in grado di dimostrare di aver lavorato per trentasei mesi negli ultimi dieci anni come osteopata, con l’effetto di escludere quindi tutti i diplomati dal 2017 in poi. Ribadiamo che però così non è stato, e che si stratta di una logica successivamente accantonata. Prima della presentazione di tale emendamento, c’erano state alcune riunioni tra le varie associazioni nel tentativo di regolamentare questo parziale riconoscimento. AISO si era trovata d’accordo nella discussione relativa all’analisi della qualità della formazione, fondata sulla norma CEN e sui Benchmark dell’OMS. Nel momento in cui ciò è sfociato invece in indebite chiusure a chi non avesse la possibilità di dimostrare i trentasei mesi di attività lavorative, la nostra organizzazione si è opposta con vigore non allo strumento degli elenchi speciali di per sé, ma al fatto che questa modalità di applicazione avrebbe lasciato senza lavoro circa 2.000 osteopati sul territorio nazionale. Oltretutto, nella scrittura dell’emendamento sopra riportato la parte qualitativa non era stata neanche presa in considerazione. AISO scrisse allora alle altre associazioni:
La sottoscritta Gina Barlafante, nella sua qualità di presidente AISO, dichiara che l’Associazione da lei rappresentata, pur ritrovandosi teoricamente d’accordo con quella che è stata definita “parte qualitativa”, come da votazione in sede di riunione del 9 gennaio u.s., è ASSOLUTAMENTE CONTRARIA all’istituzione in questo momento di elenchi speciali. Non intendiamo avallare nessun percorso che escluda, a tempo indeterminato e indeterminabile, senza alcun motivo sostanziale, circa duemila persone da attività lavorative fonti di reddito, specie in un periodo di profonda crisi economica come quello che stiamo vivendo. Preferiamo, pertanto, attendere il regolare completamento dell’iter determinato dall’articolo 7 della legge 3/2018.AISO è pronta ad impegnarsi e lottare in ogni modo per il riconoscimento dell’Osteopatia secondo quelle che sono le regole istituite dalla legge Lorenzin; ma è altrettanto pronta a combattere le esclusioni inconcepibili di alcuni osteopati che, pur in possesso di una formazione di elevato standard qualitativo, dovrebbero cessare la loro attività senza alcuna certezza sui tempi e sulla possibilità di riprenderla. Ad oggi:
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